Condizioni generali di contratto (CGC) di SILATEC Sicherheits- und Laminatglastechnik GmbH

§ 1 Informazioni generali/campo di applicazione

(1)  Le presenti CGC si applicano a tutti i rapporti commerciali presenti e futuri.

(2)  Condizioni divergenti, contraddittorie o integrative non divengono parte integrante del contratto, neppure se note, a meno che la loro validità non sia stata espressamente concordata per iscritto.

(3)  I consumatori sono persone fisiche che nell’ambito della relazione commerciale non agiscono per scopi legati a un’attività commerciale o professionale indipendente.

(4)  Gli imprenditori sono persone fisiche o giuridiche o società di persone con capacità giuridica che alla stipula del negozio giuridico agiscono nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale indipendente.

(5)  I clienti sono sia consumatori che imprenditori.

(6)  I commercianti sono tutte le persone titolari di attività commerciale ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB), ad eccezione degli operatori le cui imprese per tipologia e dimensioni non necessitano di un’organizzazione dell’attività di tipo commerciale.

 

§ 2 Stipula del contratto

(1)  Le nostre offerte sono senza impegno; il contratto si considera concluso solo dopo esplicita conferma dell’ordine da parte nostra.

(2)  La stipula del contratto è subordinata alla consegna corretta e puntuale da parte dei nostri fornitori.

(3)  Stime di spesa, preventivi, calcoli e disegni rimangono di nostra proprietà e non possono essere utilizzati, duplicati o messi a disposizione di terzi senza il nostro consenso. Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti modifiche tecniche o di altra natura che ne mutano la percezione cromatica, l’aspetto estetico, il peso e lo spessore entro limiti ragionevolmente accettabili per il cliente.

(4)  È responsabilità del cliente ottenere le autorizzazioni ufficiali necessarie.

 

§ 3 Luogo di esecuzione, trasferimento del rischio

(1)  Se la consegna della merce è stata concordata, il luogo di esecuzione è il luogo in cui viene presa in carico la merce. Se il cliente è un imprenditore, si assume il rischio per il carico, il trasporto e lo scarico della merce a partire dal luogo in cui la prende in carico, indipendentemente dall’assunzione dei costi di trasporto.

(2)  Le date di consegna si considerano vincolanti solo se confermate per iscritto e a condizione che la consegna da parte dei nostri fornitori sia corretta e puntuale.

(3)  Nel caso in cui una data di consegna non venga rispettata, deve essere concesso un termine supplementare di almeno sei settimane.

 

§ 4 Pagamenti, compensazione e diritto di ritenzione

(1)  Il cliente deve provvedere al pagamento delle fatture entro 14 giorni dal suo ricevimento, senza deduzioni. La data di scadenza non cambia nel caso in cui siano stati accordati sconti.  

(2)  Le fatture si considerano accettate se non sono state contestate per iscritto entro 14 giorni dal ricevimento. Questo termine è esplicitamente indicato nella fattura.

(3)  Il cliente ha diritto alla compensazione esclusivamente se le sue contropretese sono state accertate con sentenza passata in giudicato o da noi riconosciute. Il cliente ha la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione soltanto se la contropretesa fa riferimento allo stesso rapporto contrattuale.

 

§ 5 Proprietà del vetro/contenuto del contratto

(1)  Il contenuto del contratto e l’entità della fornitura sono definiti esclusivamente nella conferma scritta dell’ordine e nelle disposizioni seguenti.

(2)  La percezione visiva quando si osservano e si guarda attraverso i nostri prodotti/le nostre lastre di vetro può differire da quella di una lastra di vetro senza caratteristiche di sicurezza a causa della presenza di più strati di materiali diversi. Difetti ottici, come ad esempio deformazioni (in particolare quando si guarda di traverso) e inclusioni dipendono dalla produzione e non costituiscono quindi dei vizi.

(3)  Per motivi tecnici, i prodotti/le lastre di vetro vengono dotati di marcature visibili lungo tutto il perimetro. Ciò dipende dalla produzione e non costituisce quindi un vizio.

(4)  Le nostre istruzioni tecniche e le nostre linee guida applicate alle vetrate valgono alla stregua di accordi sulla qualità e sono parte integrante del contratto. (www.silatec.de)

 

§ 6 Lavori di montaggio/collaudo parziale

(1)  Il montaggio verrà eseguito solo sulla base di un incarico separato.

(2)  I nostri prodotti/le nostre lastre di vetro sono realizzati su misura e, dal punto di vista tecnico e pratico, rappresentano ciascuno un lavoro in sé completo. Per questo motivo il cliente è tenuto, su richiesta, ad accettare lastre di vetro già montate.

(3)  Se il montaggio viene ritardato perché gli interventi edilizi di preparazione non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti in ritardo o nella maniera errata, perché i nostri installatori sono stati ostacolati nel loro lavoro da altri operai edili o per altre ragioni non imputabili a SILATEC, dovranno essere rimborsate le spese sostenute a causa di queste circostanze.

 

§ 7 Garanzia/notifica dei vizi

(1)  Se il cliente è un imprenditore, nell’ambito della garanzia a SILATEC spetta prima il diritto di ripristino (a scelta mediante riparazione o sostituzione). Se il ripristino non va a buon fine, l’imprenditore può richiedere a propria discrezione una riduzione del prezzo oppure il recesso dal contratto. Il diritto di recesso dal contratto non è tuttavia applicabile se i vizi di conformità riscontrati dall’imprenditore sono minimi.

(2)  Per essere validi, i reclami di un imprenditore relativi a difetti materiali evidenti della merce fornita devono pervenire entro un termine di due settimane dalla consegna della merce. Resta impregiudicato l’articolo 377 del Codice commerciale tedesco (HGB).

(3)  Il cliente che, in seguito al mancato ripristino, opta per il recesso dal contratto non ha diritto al risarcimento del danno connesso con il difetto.

(4)  Il cliente che, in seguito al mancato ripristino, opta per il risarcimento del danno si tiene la merce se questa evenienza è per lui accettabile. Il risarcimento del danno è limitato alla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore del prodotto difettoso. Ciò non si applica laddove la violazione del contratto abbia natura dolosa.

(5)  I diritti di garanzia del cliente connessi con l’acquisto del prodotto oggetto del contratto si prescrivono, a partire dalla data di consegna:

dopo cinque anni, se il prodotto è stato utilizzato per un’opera edilizia nelle modalità abitualmente previste, dopo due anni se altri prodotti sono oggetto di un contratto con un consumatore, dopo un anno se altri prodotti sono oggetto di un contratto con un imprenditore.

Ciò non si applica in caso di dolo.

(6)  I diritti di garanzia del cliente connessi con il montaggio del prodotto oggetto del contratto si prescrivono, a partire dalla data del collaudo:

dopo cinque anni nel caso di un’opera di costruzione, dopo due anni nel caso di un’opera finalizzata alla fabbricazione, alla manutenzione o alla trasformazione di un oggetto.

Ciò non si applica in caso di dolo.

 

§ 8 Vendita con riserva di proprietà

(1)  Il trasferimento di proprietà è condizionato al pagamento dell’intero prezzo.

(2)  Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene installata quale componente essenziale nella proprietà di un terzo, il cliente cede subito a SILATEC il credito vantato verso terzi o verso il soggetto interessato per la riscossione di un compenso pari al valore della merce soggetta a riserva, compreso il diritto di concessione di un’ipoteca di garanzia; SILATEC accetta questa cessione.

 

§ 9 Esclusione di responsabilità

(1)  In caso di violazione degli obblighi per lieve negligenza, la nostra responsabilità è limitata ai danni medi diretti prevedibili che possono tipicamente presentarsi per quella tipologia di prodotto. Ciò vale anche nel caso in cui la violazione lievemente colposa dell’obbligo sia da imputarsi ai nostri rappresentanti legali o agenti. Non rispondiamo nei confronti delle aziende di eventuali violazioni per negligenza lieve di obblighi contrattuali non sostanziali.

(2)  Queste limitazioni di responsabilità non incidono sui diritti spettanti al cliente in virtù della responsabilità sul prodotto. Le limitazioni di responsabilità non si applicano inoltre nei casi in cui il cliente subisca lesioni fisiche o danni alla salute oppure perda la vita per responsabilità ascrivibili a noi.

 

§ 10 Disposizioni finali

(1)  Si applica la legge della Repubblica Federale Tedesca; è esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Se il cliente si qualifica come un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie spetta al foro del distretto in cui la nostra azienda ha sede legale. Lo stesso vale se, nel momento in cui viene intentata l’azione giudiziaria, il cliente non ha un foro di competenza generale in Germania.

(2)  L’inefficacia o l’inapplicabilità totale o parziale di singole disposizioni del contratto con il cliente, comprese le presenti CGC, non pregiudica l’efficacia o l’applicabilità delle rimanenti disposizioni. Le disposizioni inefficaci o inapplicabili in tutto o in parte saranno sostituite da disposizioni che si avvicinano il più possibile allo scopo economico delle disposizioni invalide. Lo stesso dicasi per eventuali vuoti di regolamentazione del contratto.

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